Processi lunghi e rimedi sbagliati

L’Italia è all’ultimo posto per durata dei processi civili tra i 34 dell’Ocse. Lo sanno bene tutti coloro che, per disgrazia, si trovano a dover affrontare un processo civile. Sai quando cominci e non sai quando finisci, e bisogna essere davvero molto pazienti per non rinunciare ai propri diritti o alle proprie ragioni. Secondo l’Ocse (dati pubblicati nel 2013) per arrivare al terzo grado di un giudizio la media è di 8 anni. Questo significa che ci sono cause che si chiudono in meno di 8 anni ma anche cause che impiegano di più, a volte molto di più. La media della durata dei paesi Ocse è di 788 giorni, poco più di due anni. E vi sono paesi come la Svizzera in cui i contenziosi vengono chiusi entro un anno.

L’Ocse, nel “policy notes” (l’analisi statistica dei paesi che ne fanno parte) dello scorso anno indicava una ricetta e scriveva: «Molti Paesi non hanno ancora offerto servizi online, come la possibilità per gli avvocati di seguire i casi via web». Detto fatto. E non l’avessero mai fatto. Dopo un lungo periodo di “gestazione”, il 30 giugno di quest’anno il Processo Civile Telematico (PCT) ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento. Nato con l’intento di velocizzare e snellire la giustizia civile attraverso la possibilità di inviare e ricevere gli atti dei procedimenti, il PCT si è subito caratterizzato per l’inutile complessità degli strumenti e dei meccanismi attraverso cui si svolge. In primo luogo l’invio e la ricezione degli atti passano attraverso l’uso di particolari piattaforme informatiche (per lo più a pagamento) che si interfacciano con gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) ed i sistemi per la firma digitale dei legali. Si creano così dei veri e propri “fascicoli elettronici”, gestiti in remoto dalle cancellerie dei vari tribunali. I legali devono quindi districarsi fra miriadi di finestre e passaggi (ognuno dei quali può potenzialmente originare veri e propri vizi di forma) prima di poter ottenere l’effettivo deposito dell’atto. Ciò che purtroppo si rileva è che sarebbe stato sufficiente consentire la scansione e l’invio degli atti direttamente tramite PEC! Come d’uso nel nostro Paese, invece, si è preferito complicare una procedura potenzialmente molto semplice al solo scopo di consentire la vendita di software ed evidentemente di garantire i costi di manutenzione dei server del Ministero della Giustizia.

Peraltro non solo il PCT non si applica a tutti i procedimenti (anzi risulta limitato ai soli ricorsi per decreto ingiuntivo ed agli atti intermedi dei procedimenti civili), ma anche per i procedimenti avviati telematicamente il passaggio attraverso le cancellerie e la cara vecchia carta rimane obbligatorio. Infatti la richiesta delle copie, l’apposizione delle formule esecutive, il pagamento delle marche da bollo e dei contributi unificati, il deposito di alcune tipologie di documenti sono rimasti praticamente invariati. Considerando che sono rimasti esclusi dal PCT i procedimenti d’urgenza (ex art. 700 cpc) che per loro natura invece richiedono la maggior speditezza possibile, e considerando che per estrarre le copie dei provvedimenti per eseguire le notifiche si deve ancora accedere alle cancellerie, procedere alla ricerca manuale dei singoli fascicoli, fotocopiare gli stessi (ad opera degli stessi avvocati, stante la carenza del personale dei tribunali), pare legittimo domandarsi: a che pro?

Il PCT ad oggi ha solo creato un nuovo e lucroso business per le aziende che vendono i software ed i servizi necessari e sta già determinando ulteriori contenziosi legati ai vizi ed alle disfunzioni dei servizi telematici. A questo si aggiunga tutto il contenzioso originato dalle lacune normative che disciplinano il PCT e che si auspica possano presto essere risolte.

Ad esempio si considerino le decadenze in cui incorre chi si costituisca in giudizio con una comparsa di costituzione depositata telematicamente, senza il successivo deposito dell’originale dell’atto. Quale sia il senso di prevedere il doppio deposito non è dato sapere, quel che è certo è che la sola costituzione telematica non è sufficiente e che il malcapitato potrà e dovrà (grazie alle recenti interpretazioni giurisprudenziali) chiedere di essere rimesso nei termini per il deposito, con conseguenti rinvii d’udienza .

Il PCT è dunque ben lontano dal realizzare lo scopo per il quale è stato ideato. E la riduzione degli otto anni di media fino alla sentenza di terzo grado è destinata a non esserci.

Serena Cernecca (coordinamento nazionale di Azione Civile, avvocato)

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