Dopo l’articolo 18

di PAOLA BUDASSI (CGIL-Fano)

Addio all’articolo 18! Che cosa cambia con il contratto a tutele crescenti, introdotto da Renzi col decreto (Fornero) approvato il 20/02/2015? La disciplina dei licenziamenti individuali è da sempre materia di contenzioso, politico e sindacale. Dal 1970 al 2012 i licenziamenti individuali sono stati regolati dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il licenziamento – quello non discriminatorio, ma giustificato – può essere per:
* giusta causa – colpa grave del lavoratore;
* giustificato motivo soggettivo – colpa non grave del lavoratore, l’azienda ha l’obbligo di preavviso;
* giustificato motivo oggettivo – interruzione dell’attività lavorativa, fine di un appalto o chiusura di uno stabilimento.
L’articolo 18 stabiliva che, in tutti i casi di nullità, inefficacia o illegittimità del provvedimento, l’imprenditore era condannato al reintegro del lavoratore sul posto di lavoro: la possibilità di licenziare, dunque, c’era, ma se il licenziamento non era giustificato veniva di fatto annullato, col ritorno del lavoratore al proprio posto. La distinzione tra nullità e illegittimità non era significativa perché la sanzione era la stessa: diventa significativa, e da comprendere dunque bene, solo a partire dal 2012, anno in cui Elsa Fornero rimette mano alla disciplina, modificando in più punti il testo dell’articolo 18.
Le modifiche riguardavano la restrizione delle possibilità di reintegrazione: questo restava nel caso di licenziamento discriminatorio (quindi nullo, inefficace) e nel caso di licenziamento illegittimo per manifesta insussistenza del fatto contestato o sproporzione tra colpa e provvedimento nel caso di motivi disciplinari (“perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”). In tutti gli altri casi di illegittimità riconosciuta, cambiava la sanzione: dalla reintegrazione si passava all’indennizzo, calcolato da un minimo di 15 a un massimo di 24 mensilità.
Ma la modifica Fornero, dal punto di vista dei padroni, non era sufficiente: la possibilità di reintegro era ancora molto alta, dato che rimaneva prevista nei casi di sproporzione tra colpa e provvedimento, che sono tra i casi più frequenti di cause di licenziamento portate in tribunale, e inoltre il minimo indennizzo previsto era più di un anno di stipendio.
Renzi, dunque, interviene essenzialmente su questi punti, semplificando drasticamente la disciplina, tant’è che non va ad intervenire, col decreto, modificando il testo dell’articolo 18, ma sostituendolo completamente con un nuovo testo.
Il reintegro resta, come possibilità, solo in due casi: nel caso di licenziamento nullo in quanto discriminatorio, inefficace; e nel caso di licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto materiale addotto direttamente dimostrata in giudizio. In tutti gli altri casi di illegittimità, conclamata e riconosciuta da un giudice, la sanzione diventa esclusivamente quella dell’indennizzo, e il minimo scende da 15 a 4 mensilità (due mensilità per anno di lavoro, fino a un massimo di 24 mensilità).
Il meccanismo, come propone la misura di Renzi, è abbastanza chiaro: cioè quello di aumentare la flessibilità in uscita, ovvero di licenziare con maggiore facilità. Tuttavia, nel momento in cui gli imprenditori non assumono perché non riescono a vendere ciò che producono, il risultato non sarà l’aumento dell’occupazione, bensì esattamente l’opposto!!!

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...