8. Questo aspetto più universalmente liberale dell’ordinamento dello Stato è un necessario momento comune di ogni partito e di ogni educazione, e non è quindi subordinato al principio della maggioranza. Chiunque sia convinto, nella sua coscienza morale, del principio che impone di non costringere l’altrui volontà, ha per ciò stesso acquisito anche il diritto di adoperare la forza in tutti i casi in cui occorra instaurare a difendere il principio che le leggi devono basarsi solo sul consenso popolare. Ed ha per ciò stesso acquistato il diritto di usare la forza in tutti quei casi in cui non solo la libera formazione delle leggi attraverso il consenso, ma la stessa libera formazione del consenso e del dissenso attraverso il gioco della pubblica opinione (in cui ciascuno deve contare solo per l’autorità della propria intelligenza, esperienza ed onestà individuale) appaia infirmata o gravemente ostacolata dal prepotere acquisito di certe posizioni finanziarie o politiche. Qui, nella fase di instaurazione costituzionale, ha luogo il diritto della forza, così come, a costituzione instaurata, deve aver luogo la ben regolata forza di un diritto che, attraverso il combinato intervento della Corte Costituzionale e della magistratura ordinaria, colpisca severamente, soprattutto mediante l’espropriazione del mezzo finanziario, chi di tale mezzo si sia avvalso per comprare le opinioni altrui. Continua a leggere →